Art. 57.
(Istituzione e modifica degli enti locali).

      1. Con legge regionale, previa consultazione referendaria delle popolazioni interessate, possono essere modificate le circoscrizioni

 

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e la denominazione dei comuni, possono essere fusi due o più comuni e possono essere istituiti nuovi comuni.
      2. Le modalità e le procedure per lo svolgimento dei referendum di cui al comma 1 sono disciplinate con legge regionale.